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Residenza Fiscale, Impatriati E Reshoring: Cosa Prevede La Riforma Della Fiscalità Internazionale

Residenza fiscale, impatriati e reshoring: cosa prevede la riforma della fiscalità internazionale

Residenza fiscale, impatriati e reshoring: cosa prevede la riforma della fiscalità internazionale

Nuove regole per la residenza delle persone fisiche e delle persone giuridiche. Ridimensionamento della portata del regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati. Abbattimento del 50% delle imposte per le imprese che decidono di tornare in Italia dall’estero. Sono le principali previsioni del decreto attuativo della legge delega fiscale in materia di fiscalità internazionale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 16 ottobre. In particolare, la presunzione di residenza fiscale, quale conseguenza dell’iscrizione di una persona fisica alle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta, viene dequalificata da assoluta a relativa consentendo, quindi, al contribuente di poter fornire la prova contraria. Comincia a prendere forma la riforma frutto della legge delega conferita al Governo con la legge 9 agosto 2023 n. 111 e, in particolare, per quanto riguarda l’art. 3 di tale legge, relativo ai principi generali inerenti il diritto tributario dell’Unione europea e internazionale. Questa disposizione, infatti, alle lettere c), d) ed e), provvedeva a conferire delega relativamente alla revisione della residenza fiscale delle persone fisiche , delle società e degli enti diversi dalle società con particolare riferimento al criterio di collegamento personale dell’imposizione, per renderla coerente con le prassi internazionali, con le convenzioni per evitare le doppie imposizioni e con il fine di introdurre misure volte a conformare il sistema di imposizione sul reddito ad una maggiore competitività sul piano internazionale. La bozza del primo provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri sembra cogliere nel segno. Residenza delle persone fisiche Viene eliminata la presunzione assoluta (in realtà frutto di un’interpretazione giurisprudenziale) di residenza fiscale quale conseguenza dell’iscrizione di una persona fisica alle anagrafi della popolazione residente per la maggior parte del periodo d’imposta. Infatti, il Legislatore delegato, dequalifica tale presunzione da assoluta a relativa consentendo, quindi, al contribuente di poter fornire la prova contraria in merito al suo effettivo domicilio, indipendentemente dalla sua residenza anagrafica. Proprio in tema di domicilio, inoltre, lo stesso provvedimento introduce una importante precisazione prevedendo espressamente la prevalenza delle relazioni personali e familiari della persona e, sostanzialmente, spostando in secondo ordine gli affari ed interessi di natura lavorativa ed economica. Anche in questo caso la nuova previsione sembra andare contro un indirizzo giurisprudenziale di recente evoluzione che sembrava valorizzare maggiormente gli interessi lavorativi, in contrapposizione con la precedente interpretazione che, invece, valorizzava maggiormente gli interessi familiari (in linea, quindi, con la novella disposizione normativa). Residenza delle persone giuridiche Apprezzabile, altresì, l’intervento in tema di residenza delle persone giuridiche (o, meglio, di persone diverse dalle fisiche) che, ribadendo la rilevanza del concetto di direzione effettiva (in linea con le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni) precisa che per tale si debba intendere la continua e coordinata assunzione di decisioni strategiche riguardanti la società nel suo complesso. Parimenti, viene data rilevanza, sempre ai fini della residenza, al luogo dove avviene la gestione ordinaria in via principale, per tale intendendosi il continuo e coordinato compimento degli atti della gestione corrente riguardanti la società o l’ente nel suo complesso. Stretta sugli impatriati Particolarmente dirompente il disposto dell’art. 7 relativo al nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati. Ricordiamo come si tratta di misura che è risultata particolarmente efficace e che ha portato al rientro in Italia di una gran quantità di persone fisiche ( 21.200 solo nel 2021 ). Ebbene, il nuovo testo normativo sembra restringere l’ambito applicativo della norma agevolativa sia sotto il profilo qualitativo che sotto quello quantitativo. Infatti, viene ora escluso dal godimento dell’agevolazione chi è titolare di reddito d’impresa mentre il regime viene confermato per i titolari di reddito di lavoro dipendente, di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente e di lavoro autonomo. Viene, altresì, posta una limitazione quantitativa relativamente all’entità del reddito prodotto (l’agevolazione viene prevista solo per i primi 600.000 euro di reddito) così come viene limitata in maniera importante la misura dell’agevolazione che passa al 50% dell’ammontare del reddito in luogo del precedente 70% (e, al ricorrere di specifici presupporti, del 90%). Sempre relativamente alla fruibilità di tale regime vengono altresì previsti specifici requisiti , molto differenti da quelli precedenti: – i lavoratori non devono essere stati fiscalmente residenti in Italia nei tre periodi di imposta precedente al trasferimento in Italia (in luogo dei precedenti due periodi di imposta) e si devono impegnare a risiedere fiscalmente nello Stato per almeno cinque anni; – l’attività lavorativa dovrà essere svolta in Italia in virtù di un nuovo rapporto di lavoro con soggetto diverso da quello presso il quale il lavoratore era impiegato all’estero prima del […]

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Daisie Hobson

Daisie Hobson is a Director at the Reshoring Institute and an engineer with many years of experience in manufacturing and project management.

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